Il Sindaco Roberto De Donatis, con ordinanza n. 85 del 08/06/2020 ha inteso disciplinare, a partire dal 9 giugno 2020 e fino al 31.07.2020, salvo successivo ulteriore provvedimento, gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali come segue:
commercio al dettaglio in sede fissa, alimentare e non alimentare a partire dalle 6,00 fino alle 21,30;
medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali a partire dalle ore 06,00 fino alle ore 21,30;
attività artigianali, a partire dalle ore 06,00 fino alle ore 21,30;
attività di servizi della persona a partire dalle ore 06,00 fino alle ore 21,30;
Tabaccherie a partire dalle 05,00 fino alle ore 21,30;
Attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le attività artigianali, sul posto e/o per asporto (es. bar, pub, ristoranti, paninerie, rosticcerie, piadinerie, gelaterie, ecc…) a partire dalle ore 05,00 fino alle ore 01,00, dal lunedì al giovedì, il venerdì e il sabato dalle ore 05,00 alle ore 02,00, la domenica dalle ore 05,00 alle ore 01,00;
È vietato, presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come sopra individuati, lo svolgimento di esecuzioni musicali, piccoli trattenimenti e trattenimenti danzanti, ed eventi comunque denominati svolti da qualsivoglia operatore economico.
Si precisa inoltre che tutte le suddette attività dovranno attenersi alle linee guida contenute nell’allegato alla richiamata ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041.
Dopo la chiusura del locale, le eventuali occupazioni di suolo pubblico con sedie e tavolini dovranno essere rimosse o comunque rese indisponibili all’utilizzo;
È fatto divieto di consumare alcol sulla pubblica via, nei parchi pubblici, nelle aree verdi e nei luoghi comunque aperti al pubblico (ad eccezione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande).
È fatto divieto, dalle ore 22,00, di vendita per asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro;
La presente ordinanza non si applica alle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, distributori automatici e forni;
Di sospendere tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici, commerciali, fieristici, legati alle festività e alle tradizioni del territorio.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si rimanda ai vigenti provvedimenti di livello governativo e regionale riguardanti le misure per contrastare la citata emergenza sanitaria e alla normativa nazionale, regionale e locale di settore.
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