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29.3.12
(1) Il dibattito sull'Articolo 18 per gli statali: tanta confusione a chi giova?
Articolo 18 per gli statali: tanta confusione a chi giova? Il 03 marzo 2012 l'editoriale di Carlo Mochi Sismondi che arriva dal blog: http://saperi.forumpa.it
Credo che sull’applicazione della riforma dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori al pubblico impiego ci sia da fare chiarezza, ma nello stesso tempo domandarci perché c’è stata tanta confusione e a chi può giovare. Partiamo da un fatto indiscusso: l’art. 18 si applica già al pubblico impiego da almeno 10 anni e, a meno di deroghe esplicite, continuerà ad applicarsi nella forma che esso avrà dopo le modifiche della “Riforma del mercato del lavoro” approvata ieri in Consiglio dei Ministri. Insomma si applicava l’articolo di prima, si applicherà quello riformato.
Per spiegare lo stato di fatto proviamo ad essere schematici e chiari, facendoci aiutare dal post di Luigi Olivieri su “La voce.info” :
• L’articolo 18 già si applica al lavoro pubblico: L’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 (il testo unico che disciplina il lavoro pubblico) è chiarissimo: “La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti”. E, se vi fossero ancora dubbi, basta controllare la giurisprudenza del lavoro. Per tutti, si può citare la sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro 1 febbraio 2007, n. 2233, che ha considerato espressamente applicabile l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non solo ai dipendenti, ma anche ai dirigenti pubblici (mentre nel privato la dirigenza è esclusa dalla tutela della reintegrazione).
• La disciplina del licenziamento per ragioni economiche c’è già nel pubblico impiego: è stata già introdotta da diversi mesi, cioè dall’entrata in vigore della legge 183/2011, che ha modificato l’articolo 33 del citato testo unico sul lavoro pubblico che ha messo in relazione diretta e chiarissima l’eccedenza di personale alla rilevazione di una “situazione finanziaria” evidentemente negativa, tanto da indurre a rimediarvi con la riduzione della forza lavoro e, dunque, col possibile licenziamento. La recente modifica all’articolo 33 del Dlgs 165/2001 consente anche licenziamenti individuali. L’articolo 33 disegna un percorso peculiare per giungere ai licenziamenti nella PA da concludere comunque entro novanta giorni e finalizzato a verificare la possibilità di scongiurare la risoluzione del rapporto di lavoro, principalmente mediante la “mobilità. Concluso negativamente questo percorso, il dipendente pubblico viene collocato in “disponibilità”: cioè il rapporto di lavoro resta sospeso per ventiquattro mesi al massimo, con un trattamento economico pari all'80 per cento dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno per il nucleo familiare, al netto di qualsiasi altra remunerazione. Scaduto il periodo di disponibilità, il contratto di lavoro è risolto di diritto.
Questi i fatti. Purtroppo in questi giorni i commenti sono stati improntati alla massima superficialità, per non dire ignoranza, Vediamoli.
1) Immediatamente il Ministro Fornero smentisce che la riforma dell’art. 18 si applichi al pubblico impiego.
2) Successivamente arrivano i tre sindacat.
• Ecco la Dettori della CGIL: Lo Statuto dei lavoratori è una garanzia per tutto il mondo del lavoro, pubblici compresi, e lo stesso vale per le parti dell'art.18 applicabili al lavoro pubblico, a partire dal licenziamento discriminatorio (Vero). Applicare il licenziamento economico nella Pa equivale a dichiarare la bancarotta dello Stato (Falso o meglio off topic)
• Poi Bonanni (CISL): Il ministro Fornero all'inizio della trattativa ha detto che il pubblico impiego non era coinvolto". Lo ha puntualizzato ieri Raffaele Bonanni in merito all’ipotesi di estensione dell'articolo 18 anche ai dipendenti pubblici, ventilata in una nota dal Dipartimento della Funzione pubblica. E in ogni caso – ha aggiunto – la Cisl chiarisce fin da ora che sarà contraria ad ogni eventuale tentativo di deviare da questa impostazione.
• Infine l’unico comunicato “corretto” dal punto di vista dei fatti arriva dalla UIL: Rammentiamo che la disciplina dei licenziamenti nel pubblico impiego contrattualizzato è già regolata dai CCNL di comparto (licenziamenti per giusta causa) e dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 (eccedenze, mobilità, disponibilità). In quest'ultimo caso la norma, recentemente modificata, prevede che le eccedenze di personale, che poi porterebbero al collocamento in disponibilità ed al licenziamento con procedimenti del tutto simili a quelli esistenti nel lavoro privato, siano rilevate dalle pubbliche amministrazioni "in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria", senza peraltro prevedere un minimo di confronto con le OO.SS. (come invece previsto per il settore privato).Dobbiamo dunque sgomberare il campo dalle false rappresentazioni della realtà che, come un disco rotto, ricominciano a parlare di privilegi e norme di favore. Il vero problema è la mancanza di serietà di chi fa affermazioni senza prima essersi documentato e, approfittando della mancanza di conoscenza delle norme, soffia sul fuoco alimentando sterili ed inutili polemiche che non giovano alla chiarezza ed alla comprensione delle norme esistenti, né tantomeno a garantire il giusto rispetto alle donne ed agli uomini che lavorano nella Pubblica Amministrazione.
3) Infine, in una scarna nota il Ministro per la PA e la Semplificazione ci avverte che Solo all'esito della definizione del testo che riguarda la riforma del mercato del lavoro si potranno prendere in considerazione gli effetti che essa potrebbe avere sul settore pubblico. Nel qual caso è possibile che si valuterà se ricorra l'esigenza di norme che tengano conto delle peculiarità del lavoro pubblico. Confermando quindi che l’art. 18 come è ora e come sarà dopo la riforma, ci piaccia o no, si applicherà alla PA e che per far sì che ci sia un trattamento diverso servirebbero nuove norme.
4) Intervengono anche i giornali vanno appresso alle farfalle, finché la succitata precisa nota di Luigi Olivieri su “La voce.info” non rimette un po’ le cose apposto chiarendo quel che c’è da chiarire e ribadendo ancora una volta che non esiste alcuna estensione: l’art. 18 è già dentro il pubblico impiego, come per altro è dentro la messa in mobilità per motivi economici. Se si vuole fare una deroga bisogna appunto farla, ma per ora le cose sono così.
A questo punto non mi si accusi di dietrologia se cerco di capire perché tanta confusione, non volendo pensare che dipenda solo da ignoranza. Io credo che nell’accesa polemica sulla riforma di questo articolo “bandiera” , la pubblica amministrazione ci sia entrata, come spesso succede, come vaso di coccio o “agnello sacrificale”. Ponendo in dubbio l’estensione della validità al pubblico impiego si ottengono infatti due risultati:
• da una parte, se si conferma l’applicazione, si dimostra alla fine della fiera che in questo lavoro pubblico e lavoro privato sono nei fatti assimilati e il Governo può far vedere di essere stato rigoroso (poco importa se è una finta, non è la prima volta che i Governi hanno inaugurato più volte la stessa opera);
• dall’altra se si arriverà, avendo fatto confusione, ad una deroga dell’applicazione dell’art. 18, per altro come abbiamo dimostrato del tutto inutile, anzi peggiorativa per gli impiegati pubblici, i sindacati potranno dire di aver vinto una battaglia e nessuno andrà a spulciare, come ho fatto io, le leggi per far loro vedere che era inutile.
In entrambi i casi ahimè chi ci rimette è il pubblico impiego, accusato una volta di più di essere un settore ingiustamente privilegiato e insieme ad esso ne pagherà le conseguenze la spinta riformatrice.
Dopo scritto questo editoriale è stata pubblicata una lettera aperta del Ministro Patroni Griffi a “Il Messaggero”. Nella sostanza si conferma quanto detto, precisando meglio : ecco il pezzo fondamentale:
Perché dicevo che è fuorviante il discorso dell'applicazione dell'articolo 18 al settore pubblico? Perché i licenziamenti discriminatori hanno una disciplina identica nel settore pubblico e nel settore privato. I licenziamenti disciplinari nel settore pubblico hanno poi una disciplina molto dettagliata proprio per evitare che possano essere utilizzati per finalità diverse". "Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o economico non può trovare applicazione nel pubblico in quanto in questi casi c'e' una disciplina ad hoc che riguarda i casi in cui le pubbliche amministrazioni abbiano 'situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria'". "In queste circostanze scatta una serie di procedure che portano prioritariamente alla mobilità dei lavoratori presso altre pubbliche amministrazioni e alla eventuale collocazione in disponibilità con trattamento economico pari all'80% dell'ultimo stipendio per due annualità". "Questo, come tutti gli altri temi saranno al centro del tavolo che assieme Regioni, Province e Comuni abbiamo aperto con l'intero fronte sindacale pubblico il cui obiettivo e' e resta non creare lavoratori di serie di A e di serie B ma una migliore Pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese del nostro Paese.”
Ma soprattutto sono d’accordo con l’incipit della lettera che, senza averla letta, rispecchia lo spirito di questo mio ormai troppo lungo editoriale. Dice infatti il Ministro aprendo la sua lettera aperta:
“Attorno alla questione dell'articolo 18 e della sua applicabilità agli statali si è sviluppato un dibattito a tratti incomprensibile, se non indecifrabile. Un pezzo d'Italia chiede di colpire i lavoratori pubblici come se ci fossero conti da regolare".
Appunto dicevamo: un vaso di coccio. Ma a chi giova colpire la PA? A chi giova presentarla come un covo di privilegi e di sprechi?
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